Procura della Repubblica

Procura della Repubblica

La Procura della Repubblica

La Procura della Repubblica svolge le attività descritte nell’ art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull’Ordinamento giudiziario, legge che disciplina l’organizzazione della magistratura e ne descrive le funzioni.
In particolare le attribuzione generali del Procuratore della Repubblica e dei Sostituti Procuratori, cioè dei Magistrati che, nel loro complesso, compongono la Procura della Repubblica, sono le seguenti:

  • Repressione dei reati e applicazione delle misure di sicurezza
  • Esecuzione dei giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice
  • Controllo sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia
  • Esercizio dell’azione civile ed intervento nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge
  • Vigilanza sul servizio dello stato civile

Per assicurare la funzione fondamentale, cioè il rispetto delle leggi dello Stato e l’amministrazione della Giustizia in tempi rapidi, la Procura della Repubblica utilizza, tra gli altri, i seguenti strumenti:

L’indagine penale

  • I Magistrati della Procura svolgono le indagini necessarie per accertare se un determinato fatto – segnalato da un cittadino o da una delle Forze di Polizia – costituisca reato e chi ne sia il responsabile.
  • Il Pubblico Ministero conduce personalmente le indagini, servendosi della Polizia Giudiziaria. Se acquisisce prove sufficienti, porta l’accusato davanti al Giudice per il processo, sostenendo il ruolo della “pubblica accusa” in contrapposizione alla “difesa” dell’imputato.
  • Se le prove a carico della persona accusata non sono sufficienti o le prove acquisite dimostrano che l’accusato è innocente, la Procura chiede al Giudice per le indagini preliminari di non procedere.

L’esecuzione delle sentenze divenute definitive

  • La Procura della Repubblica, dopo aver ricevuto dal Giudice la sentenza, calcola il periodo di pena che il condannato dovrà scontare in carcere o nelle forme alternative previste dalla legge ed emette i relativi provvedimenti coercitivi.

La tutela delle persone deboli nei procedimenti civili, ed in particolare:

  • dei minorenni nelle cause di separazione e di divorzio
  • delle persone che per motivi fisici o psichici non sono in grado di curare i propri interessi,
  • dei creditori che non possono recuperare quanto loro dovuto a causa dello stato fallimentare del debitore
Provincia di Siena
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  • Regole generali
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